25 Gennaio 2019

L’acquisto di una casa rappresenta un momento importante della vita, in cui la scelta del colore delle pareti o del tipo di piastrelle sembra la questione più problematica da affrontare.
Purtroppo non è sempre così. Può, infatti, capitare che, a distanza di tempo, si manifestino dei vizi e/o delle difformità che pregiudicano e limitano il godimento e la funzionalità dell’appartamento.
In questi casi, fortunatamente, la legge prevede delle specifiche tutele per ottenere il risarcimento del danno. In particolare, l’art. 1669 del codice civile sancisce la responsabilità del costruttore nei confronti del soggetto che ha commissionato l’opera e dei suoi aventi causa qualora l’opera, relativa a edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, nel corso di dieci anni dal suo compimento, rovini in tutto o in parte, o presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti a causa di un vizio del suolo o di un difetto di costruzione. È possibile, quindi, chiedere a chi ha eseguito i lavori (unitamente ad eventuali soggetti ritenuti corresponsabili, come il progettista e/o il direttore dei lavori) il risarcimento dei costi necessari all’eliminazione dei difetti.
Occorre, tuttavia, prestare molta attenzione ai termini previsti dalla legge per l’esercizio di tale azione risarcitoria: è necessario, infatti, denunciare i gravi vizi riscontrati, normalmente previa indagine peritale, entro un anno dalla scoperta (è sufficiente l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno ai soggetti responsabili) e promuovere il giudizio entro un anno dalla denuncia.
Addirittura, a maggior garanzia della stabilità degli edifici e dell’incolumità dei cittadini, una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Unite n. 7756/2017) ha esteso la tutela prevista dall’art. 1669 c.c. anche alle opere di ristrutturazione edilizia e agli interventi di manutenzione di lunga durata su immobili già esistenti.


Avv. Silvia Capellini