30 Novembre 2018

Anche quest’anno è arrivato l’inverno e per tutti è il momento di accendere il riscaldamento.
Se abitate in un condominio e state valutando l’opportunità di distaccarvi dall’impianto di riscaldamento condominiale, potrebbe esservi utile conoscere a quali condizioni è legittimo effettuare tale distacco.
Partiamo dal seguente presupposto: il Codice Civile attribuisce espressamente al singolo condomino il diritto di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di condizionamento (art. 1118, comma 3, Codice Civile).
A tal riguardo, tuttavia, è opportuno considerare che l’impianto di riscaldamento centralizzato è pur sempre un bene comune e, come tale, il suo funzionamento è regolato dal principio generale di uguaglianza dei condomini nella fruizione della cosa comune, principio in base al quale tutti i servizi comuni devono poter essere utilizzati in maniera uguale dai condomini.
Proprio per questo motivo, al fine di rendere legittimo il distacco del singolo condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato, il nuovo art. 1118, comma 3, del Codice Civile, così come riformulato a seguito dell’entrata in vigore della c.d. riforma del condominio (L. n. 220 del 2012), prevede che debbano necessariamente concorrere due condizioni: 1) il distacco non deve creare notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini; 2) il condomino che si distacca dall’impianto centralizzato, in quanto risulta comunque comproprietario dell’impianto comune e limitandosi semplicemente a non usufruirne, sarà in ogni caso tenuto a concorrere alla spese di straordinaria manutenzione dell’impianto ed altresì alle spese per la sua conservazione e messa a norma (mentre sarà ovviamente esonerato dalle spese per l’uso del servizio).
Dunque, per il condomino che intenda distaccarsi dall’impianto di riscaldamento condominiale è bene sapere che dovrà - prima di porre in essere il distacco – procurarsi il parere scritto di un tecnico abilitato, comprovante l’esistenza o meno dei presupposti che rendono possibile, senza pregiudizio per gli altri condomini, il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato e, nel caso di parere positivo, provvedere a darne comunicazione ai condomini per il tramite dell’amministratore.


Avv. Andrea Pratelli