13 Dicembre 2019

Spesso, pur ritenendo di aver subito una violazione della propria privacy da parte di una società che, ad esempio, ci ha venduto un prodotto o un servizio, tendiamo a non far valere i nostri diritti. Questo accade per diversi motivi, tra i quali vi è sicuramente la paura di dover spendere troppi soldi, ad esempio, in marche, contributo unificato e consulenze. In realtà, il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (in particolare art. 13 GDPR) prevede che ogni utente (interessato) sia espressamente informato della possibilità di proporre reclamo al Garante Privacy competente. Le modalità per adire l’Autorità Garante sono essenzialmente due, il Reclamo e la Segnalazione. Entrambe possono essere inviate direttamente dall’interessato e risultano gratuite. La differenza tra le due modalità consiste nel fatto che, mentre il Reclamo è una vera e propria denuncia circostanziata con riferimento ad un ben determinato evento, la Segnalazione è una sorta di esposto con cui si fornisce notizia all’Autorità dell’avvenimento di alcuni fatti, lasciando a quest’ultima il compito di qualificare le condotte e di decidere se procedere o meno. Il Reclamo, come anche la Segnalazione, può essere sottoscritto direttamente dall’interessato anche se si consiglia comunque di farsi assistere da un consulente esperto e ciò soprattutto al fine di limitare, per quanto possibile, l’invio di denunce non fondate, evitando così di esporsi anche ad azioni per diffamazione o peggio. Reclami e Segnalazioni possono essere inviati con raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma, oppure a mezzo pec a protocollo@pec.gpdp.it . In ogni caso, sul sito del Garante Privacy (www.garanteprivacy.it) è presente una pagina con informazioni e infografiche utili per approfondire l’argomento, raggiungibile semplicemente digitando su un qualunque motore di ricerca “garante privacy reclamo”.


Avv. Davide Dimalta