10 Gennaio 2020

Il datore di lavoro che decida di installare un impianto di videosorveglianza all’interno dei locali della propria azienda è sempre tenuto al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970) e a nulla vale l’eventuale consenso esplicitamente espresso dai dipendenti.
Tale importante principio è stato statuito dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 50919/2019, con la quale i giudici, ribaltando un precedente orientamento, hanno evidenziato l’importanza del rispetto delle norme di interesse collettivo poste a garanzia della dignità e della libertà dei lavoratori.
In particolare l’articolo 4 del citato Statuto prevede che, prima di procedere all’installazione delle videocamere, il datore di lavoro debba necessariamente stipulare un accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali oppure, in alternativa, ottenere l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro: tali adempimenti, pertanto, non possono mai essere sostituiti dall’assenso alla videosorveglianza eventualmente prestato dai singoli lavoratori.
Se così non fosse, al datore di lavoro sarebbe sufficiente far firmare a ciascun dipendente, magari all’atto dell’assunzione, una dichiarazione con la quale lo stesso accetta preventivamente l’introduzione di qualunque tipo di dispositivo per il controllo a distanza. È facile immaginare che, in una situazione del genere, il lavoratore potrebbe essere portato a sottoscrivere tale documento per il timore di perdere il lavoro, in una situazione di evidente squilibrio tra le parti.
Gli impianti astrattamente idonei a esercitare un controllo a distanza dell’attività lavorativa, in ogni caso, potranno essere installati dal datore esclusivamente per esigenze organizzative o produttive dell’azienda, per la tutela della sicurezza dei lavoratori e per la difesa del patrimonio aziendale, non essendo ammissibili altre motivazioni sottese all’installazione delle videocamere.
Da ultimo, occorre ricordare che la normativa sinora descritta dovrà sempre essere integrata con le prescrizioni in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 e provvedimenti del Garante), le quali prevedono ulteriori e diversi adempimenti a carico del datore che ricorra a un sistema di videosorveglianza all’interno dei locali aziendali.
Come sempre, pertanto, al fine di evitare di incorrere in sanzioni, il consiglio è quello di rivolgersi a un professionista che conosca e sappia applicare la normativa di riferimento.
 

Avv. Elena Zanca