25 Maggio 2018

Entro il prossimo 18/06/2018 va effettuato il versamento dell’acconto IMU.
Il presupposto dell’imposta è il possesso di un immobile sito sul suolo italiano a titolo di proprietà o altro diritto reale (es. uso, abitazione, usufrutto, etc...)
L’imposta è dovuta anche dai soggetti non residenti.
L’IMU va versata in proporzione alla quota di possesso nonché ai mesi di possesso; il mese durante il quale il possesso si sia protratto per almeno 15 giorni viene computato per intero.

Alcuni casi particolari:
■ L’imposta è dovuta sull’abitazione principale di lusso (ovvero di categoria catastale A1/A8/A9).
■ Solo una pertinenza per categoria (ad es: 1 cantina, 1 box) segue il regime di favore previsto per l’abitazione principale. Sulle altre l’imposta è dovuta in percentuale piena.
■ Qualora la famiglia risieda e dimori in un’abitazione costituita da più unità immobiliari è dovuta l’IMU su ogni unità oltre la prima (a meno che non si provveda alla c.d. “fusione catastale”).
■ Qualora l’immobile venga concesso in comodato a un familiare in linea diretta di primo grado (genitori e figli) è prevista la riduzione del 50%.
A tal fine è necessario che:
- L’immobile costituisca abitazione principale per il comodatario (residenza e dimora).
- Il comodante non possieda altri immobili in Italia, ad eccezione dell’abitazione principale.
- Il comodante risieda e dimori nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato.
- Sia l’immobile concesso in comodato che l’abitazione principale del comodante non siano di lusso.
■ Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/98 l’ammontare dell’IMU è ridotto del 25%.
L’omesso o tardivo versamento di quanto dovuto può essere regolarizzato fruendo della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento operoso.