14 Febbraio 2020

L’ art. 4 del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019) prevede nuovi adempimenti in materia di appalti, allo scopo di contrastare la somministrazione illecita di manodopera.
Rientrano nella suddetta normativa i contratti di appalto, subappalto e affidamento che hanno congiuntamente le seguenti caratteristiche:
■ l’importo complessivo delle opere o servizi deve essere superiore a € 200.000,00 su base annua
■ utilizzo prevalente di manodopera (c.d. “labour intensive”).
■ lavori eseguiti presso le sedi di attività del committente,
■ utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o comunque a esso riconducibili.
Sono escluse le persone fisiche.

OBBLIGHI
L’impresa appaltatrice/subappaltatrice deve:
versare le ritenute fiscali relative ai dipendenti impiegati nell’appalto tramite F24 separato; trasmettere al committente (l’impresa subappaltatrice trasmetterà all’impresa appaltatrice) le suddette deleghe di pagamento entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
comunicare i nominativi di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto (Codice Fiscale, ore di lavoro, retribuzione, ritenute fiscali.

SANZIONI
Qualora il committente paghi i corrispettivi all’impresa appaltatrice, in assenza
della comunicazione di cui sopra, o in mancanza del versamento delle ritenute dovute, esso sarà tenuto al pagamento di una sanzione

ESONERI
Le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono essere esonerate dall’applicazione della suddetta normativa rilasciando un apposito certificato (Certificato di regolarità fiscale) da richiedere all’Agenzia delle Entrate.