05 Ottobre 2018

Il 12 agosto 2018 è entrata in vigore la Legge n. 96 del 9 agosto 2018 che introduce modifiche alla disciplina del CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
Il Decreto Dignità stabilisce, innanzitutto, che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:
● non superiore a 12 mesi (anziché 36 mesi). In tal caso il contratto sarà “acausale”;
● non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
 ■ esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
 ■ esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Viene inoltre stabilito che:
● la durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non potrà superare i 24 mesi;
● qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere liberamente prorogato nei primi 12 mesi. Successivamente potrà essere prorogato o rinnovato solo in presenza delle seguenti esigenze, ma tale disciplina riguarderà le proroghe e i rinnovi intervenuti dopo il 31 ottobre 2018:
 ■ esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
 ■ esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Il contratto può essere prorogato per un massimo di 4 volte (anziché 5) per complessivi 24 mesi (anziché 36) a prescindere dal numero di contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.