06 Dicembre 2019

Il Decreto Crescita ha reintrodotto la denuncia fiscale per la vendita di alcolici  a carico di alcune attività che dal 2017 erano state esentate ovvero:
    ■    esercizi pubblici
    ■    esercizi di intrattenimento pubblico
    ■    esercizi ricettivi
    ■     rifugi alpini
In primo luogo è previsto che gli operatori esentati, ovvero coloro che hanno iniziato l’attività nel periodo dal 29/08/2017 al 29/06/2019, debbano presentare entro il 31/12/2019 la denuncia di attivazione di esercizio compilando e inviando apposito modulo all’Agenzia delle Dogane.
Gli operatori che hanno iniziato l’attività prima del 29/08/2017 e in possesso della licenza fiscale non sono tenuti ad alcun adempimento, in quanto regolari sulla base della licenza in precedenza rilasciata.
Unica eccezione, nel caso in cui fossero intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio nel periodo di vigenza della soppressione della denuncia.
Per le attività avviate, invece, dal 30/06/2019 la comunicazione da presentare al SUAP, all’avvio dell’attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici, vale anche quale denuncia all’Agenzia delle Dogane.
Di conseguenza il SUAP è tenuto a trasmettere tale comunicazione al competente Ufficio delle Dogane. Merita, infine, evidenziare che l’attività di vendita di alcolici nell’ambito di sagre, fiere, mostre ed eventi simili continua a essere non soggetta all’obbligo di denuncia in quanto di carattere temporaneo e di breve durata.