19 Giugno 2017

Grazie alle Vostre domande, proviamo a spiegare come cambia l’assegno di mantenimento dopo la separazione e il divorzio.
Andrea ci scrive: “Sono un ex. marito che versa un assegno di divorzio all’ ex. moglie; dopo la sentenza che avrebbe cancellato il criterio della “conservazione del tenore di vita” per sostituirlo con quello dell’ “indipendenza economica”, posso chiedere una revisione dell’assegno?”.
Per i coniugi obbligati a versare un contributo al mantenimento della ex. moglie, ottenere la riduzione o la revoca dell’assegno di divorzio non è cosa semplice. La citata sentenza n. 11504/2017 ha, sì, subordinato il riconoscimento del mensile alla mancanza di mezzi adeguati ed all’impossibilità di procurarseli superando il criterio del “mantenimento dello stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio”; vero è che, chi vuole agire per la revoca deve provare al Giudice che l’ex. può mantenersi da sé o che potrebbe attivarsi in tal senso.
Paolo da Segrate ci chiede se i principi citati sono applicabili anche all’assegno di separazione e ci domanda: “Verso ogni mese a mia moglie, dalla quale non sono divorziato, un contributo per il suo mantenimento; dopo la sentenza che ha superato il criterio del “mantenimento dello stesso tenore di vita”, posso chiederne la revoca?”
Anche il Cavaliere Berlusconi, in sede di separazione, ha presentato una richiesta di questo tenore eccependo come la moglie non avesse diritto a percepire la somma di due milioni al mese in funzione delle sue capacità artistiche che le avrebbero consentito di produrre reddito. La sentenza n. 12196/2017 ha, però, respinto questa richiesta chiarendo che solo dopo il divorzio, il mantenimento all’ex. moglie non va più rapportato al tenore di vita goduto durante il matrimonio;  con la separazione permane l’unione coniugale e il dovere di assistenza, con la conseguenza che sul coniuge più abbiente persiste il dovere di garantire all’altro il precedente tenore di vita. Paolo potrà quindi chiedere un’eventuale revisione dell’assegno per la moglie solo in sede di divorzio, ovvero quando i doveri di solidarietà coniugale risultano recisi.
Ci scrive Silvia da San Felice dicendoci: “Ho 42 anni e sono laureata in Ingegneria. 7 anni fa mi sono sposata e, dopo essere rimasta incinta,  mi sono licenziata per dedicarmi alla famiglia. In fase di separazione da mio marito, mi è stata assegnata la casa familiare nella nostra zona residenziale (senza mutuo) dove vivo insieme a nostra figlia. Visto che non lavoro, posso chiedere un mantenimento a mio marito ora che vogliamo procedere con il divorzio?”
Per il Tribunale di Roma, sentenza n. 5126/2017, NO. Per riequilibrare lo scompenso sorto a seguito della separazione, sarebbe sufficiente l’assegnazione della ex casa coniugale (che nel caso del giudizio romano era un prestigioso appartamento ubicato in una zona elegante della città, come si presume possa essere un’abitazione nel quartiere residenziale di San Felice). Oltre a ciò, leggendo le parole di Silvia, parrebbe che nessun mantenimento potrebbe gravare sul marito visto che l’istruzione (laurea in ingegneria) e l’età (42 anni) della nostra lettrice sarebbero tali da consentirle di trovare un’occupazione “almeno equivalente” a quella che ha lasciato diventando casalinga.