19 Gennaio 2018

In questo numero vogliamo affrontare una questione sulla quale spesso ci vengono richiesti dei pareri, che riguarda la decadenza dalla potestà genitoriale. L’art. 330 c.c. primo comma prevede che “Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. Questa norma  si fonda sul diritto del minore a crescere, essere amato e  mantenuto da entrambi i  propri genitori (Cass. Civ. n. 132 del 27.03.1992). Quando questo non succede e uno o entrambi i genitori hanno comportamenti gravi contrari all’interesse del minore, si può “perdere” la potestà genitoriale. Un provvedimento di questo genere, essendo molto limitativo, richiede la presenza di presupposti gravi, vale a dire, l’abuso dei poteri o la violazione dei doveri da parte del genitore ed un significativo pregiudizio per il figlio quale conseguenza di quella condotta. Comportamenti gravi potenzialmente rischiosi a fini della perdita della potestà genitoriale sono il mancato pagamento del mantenimento (che viola l’articolo 147 del codice civile, l’articolo 315 bis codice civile e 570 del codice penale ); la mancata osservanza reiterata degli obblighi di visita ; il mancato interessamento di un genitore alla vita del figlio intesa in senso ampio;la mancata partecipazione ( reiterata e costante ) alla crescita del minore. Questi comportamenti infatti denotano il disinteresse di un genitore nei confronti del proprio figlio/a, che può determinare la decadenza dalla  potestà genitoriale.
Il pregiudizio che deriva al minore  può essere morale o materiale  e va inteso  in senso ampio come mancanza del complesso di condizioni necessarie per il sereno svolgimento della vita.
In presenza di un persistente, totale disinteresse sia morale che materiale di un genitore nei confronti di un figlio, la giurisprudenza ammette e dispone la decadenza dalla responsabilità genitoriale (Tribunale di Mantova, 21.03.2017; Corte d’appello di Bologna, 21.05.2015; Tribunale per i minorenni L’Aquila, 08.06.2007).
Bisogna precisare che questo tipo di provvedimento non si ottiene facilmente, perchè costituisce una deroga alla regola generale sull’affidamento condiviso per il quale il ruolo dei genitori, nella crescita di un figlio, soprattutto dopo la novella n.54/2006, è paritario. Laddove però questo ruolo non venga di fatto esercitato, la legge interviene con la decadenza dalla potestà genitoriale. Sarà onere dell’altro genitore presentare questa domanda avanti al Tribunale per i Minori, competente per territorio.