29 Maggio 2017

In questo numero vogliamo affrontare due questioni i in materia di successioni e donazioni sulle quali spesso ci vengono sottoposti quesiti e dubbi.
L. da Carugate ci chiede: “Sono vedovo da diversi anni ed ho due figli. Preciso che ho una compagna con la quale intendo contrarre  secondo matrimonio e circa un anno fa ho donato ai miei figli in parti uguali un piccolo appartamento che è intestato solo a me. Ho quindi necessità  di sapere se la donazione che ho fatto ai miei figli, può essere in qualche modo posta nel nulla nel caso in cui appunto decidessi di risposarmi. Aggiungo che, in caso di matrimonio, sceglierei il regime della separazione dei beni.”
Per rispondere compiutamente a questo quesito dobbiamo chiarire qualche concetto preliminare. Il nostro lettore precisa che , qualora dovesse risposarsi, opterebbe per il regime matrimoniale della separazione dei beni. Questo ai fini del diritto successorio, conta solo in parte. Nel senso che, a seguito del decesso di una persona ciò che cade in successione sono tutti i beni intestati a chi viene a mancare, a prescindere dal regime matrimoniale che si è scelto. Questo significa che  la seconda moglie del nostro lettore erediterà quanto intestato al marito, sia che i coniugi fossero in separazione dei beni, sia che fossero in comunione dei beni. Il regime patrimoniale esistente in corso di matrimonio comporta delle differenze a seconda che si tratti di separazione o di comunione ma solo con riferimento ai rapporti patrimoniali che intercorrono tra coniugi in vita. Quando però subentra l’evento “morte” si applicano sempre e comunque le regole della successione sulle quali il regime patrimoniale coniugale incide molto poco per non dire nulla. Precisato ciò, occorre chiarire che, nel caso del nostro lettore, i suoi eredi legittimi sarebbero tanto i due figli avuti dal primo matrimonio, quanto la seconda moglie, la quale erediterebbe un terzo dei beni intestati al marito. L’aspetto più delicato della questione riguarda l’atto di donazione a favore dei due figli. È molto importante dire che le donazioni, soprattutto immobiliari, sono atti di liberalità alquanto pericolosi, poiché possono sempre essere impugnati da chi ne abbia interesse. Qualora infatti la donazione riduca la quota di legittima di un erede, quest’ultimo può impugnarla, così da far ricadere il bene donato nell’asse ereditario ed acquisirne la proprietà per la quota che gli spetta. Il diritto di impugnare una donazione può  sussistere anche nei riguardi di donazioni avvenute prima del matrimonio. Sul punto si è espressa anche la Cassazione.
Dunque al lettore che ci ha scritto rispondiamo che purtroppo la donazione che lui ha fatto ai figli potrebbe un domani, in caso di suo decesso, essere impugnata dalla sua seconda moglie, qualora, rispetto al valore della massa ereditaria, tale donazione diminuisca la quota di legittima spettante al coniuge.  
Il secondo quesito ci viene posto da M. di Cernusco: “ Qualche mese fa è mancato mio padre il quale si era risposato qualche tempo fa ed insieme alla seconda moglie, aveva acquistato un immobile, cointestato, contraendo anche un mutuo, anch’esso cointestato con la moglie. Ora questa casa è caduta in successione e la consorte di mio padre mi dice che sono obbligato a pagare il mutuo, le spese condominiali ordinarie e straordinarie. Volevo sapere se questo è corretto oppure se posso rifiutarmi di pagare.”
Dobbiamo precisare innanzi tutto che quando viene a mancare un proprio caro, ciò che cade in successione non sono solo i cespiti attivi, cioè i beni aventi un valore economico, magari anche produttivi di un reddito, ma anche i cespiti passivi, vale a dire i debiti. Il mutuo è uno di questi debiti e dunque cade in successione e va pagato pro quota da tutti i coeredi. Quindi, nel caso del nostro lettore,  purtroppo è vero che lo stesso dovrà pagare una parte del mutuo ancora esistente sulla casa del padre, in quanto debito della massa ereditaria. Stesso discorso vale per le spese condominiali straordinarie, che, in quanto spese di proprietà quindi legate all’intestazione dell’immobile, dovranno essere versate pro quota da tutti gli eredi, a differenza invece di quelle ordinarie che saranno di competenza esclusiva di chi abita nella casa.