05 Febbraio 2016

Per questo articolo il nostro studio ha deciso di affrontare la questione  dei tempi di permanenza dei minori presso il genitore non collocatario in ambito di separazione personale dei coniugi, che possono essere  molto differenti tra di loro e  rispetto alla c.d. prassi dei Tribunali.
Al riguardo A. da Peschiera ci scrive: “Mi sto separando da mia moglie e abbiamo un figlio di 6 anni.  Vorrei sapere se, in quanto genitore non collocatario, sono obbligato a trovare una casa dove trascorrere il tempo con mio figlio, oppure se, d’accordo con mia moglie, possiamo prevedere una sorta di alternanza reciproca nell’immobile coniugale, per garantire la nostra presenza nei confronti di nostro figlio. ”  Ad A. rispondiamo che la soluzione proposta è senza dubbio molto particolare... Intanto la permanenza del minore nell’immobile coniugale è pacifica, visto che per la legge è importante garantire che un minore continui a vivere nella casa dove è nato e cresciuto e alla quale è legato. Inoltre, se vi è l’accordo dei genitori in tale senso, non vedo perché il Giudice dovrebbe sollevare un’eccezione. A mio parere sarebbe opportuno motivare bene questo accordo, spiegando per esempio che, in questo modo, il minore accuserebbe meno il distacco dal genitore non collocatario ( di norma il padre ) che quindi potrebbe coltivare il rapporto genitoriale nello stesso luogo in cui ciò avveniva in costanza di matrimonio. Potrebbe anche essere utile prevedere un termine di durata per queste modalità di visita al figlio.
M. da Carugate ci sottopone questa domanda: “Mi sto separando da mia moglie e ho delle difficoltà a concordare i classici  tempi di permanenza con mia figlia in quanto  ho dei turni lavorativi particolari che non mi consentono di poterla vedere e di pernottare con lei stabilmente durante la settimana. Durante il matrimonio io e mia moglie avevamo organizzato la gestione della ragazza in modo che una settimana provvedevo io a lei ed una settimana provvedeva mia moglie. Nell’accordo di separazione posso chiedere che questa suddivisione di tempi e compiti venga semplicemente mantenuta? ”  La risposta al quesito di M. è assolutamente positiva. Se in corso di matrimonio i coniugi avevano un’organizzazione dei figli ottimale, che può essere rispettata anche quando il matrimonio finisce , nulla osta a che i coniugi continuino così. Tanto più che, nel caso di M, la figlia passerebbe con ciascun genitore esattamente il 50% del suo tempo e questo è conforme alla legge. Oltretutto in un caso come questo si potrebbe anche prevedere che ciascun genitore provveda economicamente alla figlia per il tempo in cui sta con lei, salva la ripartizione al 50% delle spese extra.
L’ultimo quesito ci viene posto da S. di Cernusco la quale ci chiede “Io e mio marito ci stiamo separando e abbiamo un figlio di 8 anni che verrà collocato presso di me. Posso prevedere sull’accordo di separazione che mio marito veda  e stia con il ragazzo ogni qualvolta lo desideri , senza specificare giorni e orari ?” In questo caso, mi sento di rispondere ad S. che i rapporti tra padre e figlio minore dovrebbero essere previsti nel modo più specifico possibile. Gli accordi  sui tempi di permanenza di un minore con il genitore non collocatario  garantiscono
al figlio la presenza di quel  genitore quanto meno nei tempi previsti dall’accordo. Anche qualora i rapporti tra i due genitori dovessero inasprirsi così tanto  da non consentire più alcun dialogo tra gli stessi
(e questo accade spesso). Quindi
un accordo che non preveda nulla
di preciso, a mio parere, sarebbe  contrario all’interesse del o dei minori e potrebbe non essere accolto dal Tribunale.
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