15 Settembre 2017

In questo numero rispondiamo ad alcuni quesiti in materia condominiale.
P. da Bussero chiede: “Abito in un condominio dove molti condomini non pagano il riscaldamento. È vero  che l’amministratore può sospendere a questi condomini la fornitura del servizio.?  La riforma del Condominio del 2012 l. c.c. prevede,  questa possibilità, caso di morosità da almeno 6 mesi e quando si tratti di servizi suscettibili di godimento separato. La giurisprudenza  limita però l’esercizio di tale diritto tenuto conto che i servizi sospendibili riguardano necessità primarie della persona che vanno tutelate. Oggi, anche a seguito di una  sentenza del Tribunale di Treviso di Agosto 2017, il condominio potrà presentare un ricorso ex art. 702 bis cpc, per ottenere dal Tribunale l’autorizzazione a sospendere al condomino moroso la fornitura del gas. Questo consentirà   all’amministratore di evitare azioni di risarcimento del danno da parte del condomino che si vede escluso dalla fruizione di servizi essenziali.
L. da Peschiera scrive: “Abito in un condominio dove alcuni condomini sono morosi nel pagamento della fornitura di acqua. L’amministratore si limita a chiedere  il saldo ai condomini non morosi. Questo è lecito?”  La riforma in materia condominiale, fornisce  strumenti adeguati di recupero del credito. Intanto tempi più brevi, posto che l’amministratore deve agire entro 6 mesi dall’accertata morosità. Inoltre, può chiedere la sospensione del servizio erogato, ex art. 63, terzo comma, disp.att. al codice civile. In più, i creditori del condominio, possono ottenere l’elenco dei condomini morosi ed agire direttamente nei loro confronti.  In caso di insolvenza di questi ultimi, però, i creditori condominiali potranno rivalersi sui condomini non morosi.  Se l’amministratore non interviene in alcun modo, ma si limita a chiedere il residuo ai condomini in regola con i pagamenti non sta certo operando equamente.
S. da Cernusco chiede: “Sto acquistando un immobile da un privato. A cosa vado incontro in caso di arretrati condominiali?”  L’articolo 63 Disp. Att. stabilisce che chi subentra nei diritti di un condomino risponde del pagamento dei contributi solidalmente con questo per l’anno in corso e per  l’anno precedente. La legge 11 dicembre 2012 n. 220  ha introdotto il quinto comma dell’art. 63 delle disp. Att. stabilendo che chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. Quindi chi ci scrive potrà dover pagare gli eventuali arretrati condominiali inerenti l’anno dell’acquisto e l’anno precedente, salvo poi pretendere il rimborso dal venditore.  In materia di spese condominiali, la nuova legge sulla concorrenza. (L. 4 agosto 2017 n. 124) stabilisce che, al momento dell’acquisto della casa, tutte le somme corrisposte dall’acquirente al venditore o a titolo di pagamento delle imposte, debbano confluire su un conto “dedicato” del notaio. In caso di richiesta di almeno una delle parti, il notaio deve trattenere in deposito su uno specifico conto corrente dedicato il saldo del prezzo della compravendita immobiliare, nonché le somme destinate alla cancellazione di ipoteche gravanti sull’immobile, o al pagamento di altre spese dovute dal venditore e non ancora pagate (per esempio, le spese condominiali arretrate).