29 Maggio 2017

In questo numero di Novembre  2016, vogliamo occuparci di un argomento particolare ma molto importante, cioè, le c.d. strade alternative al giudizio ordinario. Il riferimento è soprattutto alla mediazione e alla negoziazione assistita.
Entrambe hanno lo scopo di ridurre il numero di contenziosi davanti ai Tribunali, per fornire al cittadino la possibilità di azionare un proprio diritto entro tempi molto più brevi di quelli propri di un giudizio civile e con costi che possono essere sensibilmente inferiori. Basti pensare che il nostro sistema giudiziario è incardinato su tre gradi di giudizio  che, sommati tra di loro, possono coprire anche oltre un decennio. E questo certo non per colpa dei giudici o degli avvocati, ma per il numero di cause che ogni anno si riversano nei Tribunali e che richiedono lunghi tempi di gestione. A differenza della negoziazione assistita, ove le parti vengono accompagnate ed assistite da un proprio legale, che conduce la trattativa e  la porta a conclusione, nella mediazione è la figura del mediatore quella  che riveste un ruolo primario in quanto è a lui che si ricollegano poteri di gestione e di organizzazione degli incontri e della controversia che si va a discutere. Presentata la richiesta di mediazione presso uno degli Organismi a ciò preposti, viene nominato un mediatore, il quale convoca le parti e i loro difensori e lavora per aiutare le parti a trovare un accordo. I vantaggi di questa procedura sono diversi.  La  mediazione dura in media  quasi un terzo rispetto ad un giudizio davanti ad un Tribunale. I costi possono essere sensibilmente più bassi. L’accordo che si ottiene   è confezionato “su misura”  per le  esigenze delle parti e di reciproca soddisfazione. Cosa che, invece, una sentenza raramente è. Non si nega che, a volte, la mediazione fallisca. Ma in questo caso ci sarà sempre la possibilità di rivolgersi ad un Tribunale.
In questa procedura, ciascuna parte è affiancata e assistita  da un legale di fiducia che consiglia e supporta la parte. Oggi sono molte le materie di diritto civile dove è obbligatorio il tentativo di conciliazione tramite la mediazione, prima di intraprendere un giudizio davanti al Tribunale. Si va dalla materia successoria a quella assicurativa. Non così invece nella materia c.d. “di famiglia” ove esiste un particolare tipo di mediazione che però, almeno sino ad oggi, non è obbligatorio. Vale a dire che i coniugi volontariamente, anche su consiglio del legale, si rivolgono ad un mediatore per comporre i loro conflitti e trovare un accordo, che poi verrà trasfuso in un accordo di negoziazione assistita o in un verbale omologato dal Tribunale.
La seconda forma di “giustizia alternativa” riguarda la negoziazione assistita, dove le parti con l’assistenza obbligatoria di un legale, intraprendono volontariamente il tentativo di negoziare i reciproci  interessi, per arrivare ad un accordo che abbia la stessa efficacia e valore, di una sentenza.
L’esempio più lampante è la negoziazione assistita in materia di famiglia. Qui i coniugi , a mezzo dei loro legali lavorano per “ confezionare” un accordo che li aiuti a gestire la fine del matrimonio nel modo più efficace possibile. Con tempi davvero più brevi rispetto a quelli di un Tribunale. Infatti , se l’accordo viene raggiunto, i coniugi non devono nemmeno presentarsi davanti ad un Giudice. Saranno i legali a presentare l’accordo al P.M. perché apponga il nullaosta e poi a presentare l’accordo  presso il comune ove è stato celebrato il matrimonio. Tutto ciò entro 10 giorni dal nullaosta del pubblico ministero. Il risparmio in termini di tempo è lampante se solo si pensa che, una separazione consensuale richiede non meno di 2 o 3 mesi , dal raggiungimento dell’accordo, per poterlo formalizzare davanti al Tribunale competente.
Continuate a contattarci, mandandoci una mail all’indirizzo legalschiatti@virgilio.it. Siamo sempre a Vostra disposizione.