18 Maggio 2018

Trattiamo oggi un argomento in merito al quale vengono spesso posti dei quesiti e che suscita sempre grande interesse, quello dei “patti prematrimoniali”. Si tratta, nello specifico, di accordi sottoscritti prima del matrimonio, finalizzati a stabilire preventivamente le regole, soprattutto economiche, da applicare nel caso di fallimento dell’unione matrimoniale. Questi patti, che sono largamente utilizzati in paesi come gli Stati Uniti, in Italia fanno molto discutere.
È costante, e condiviso da molti, l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione secondo il quale questi accordi sono nulli per illiceità della causa, nella misura in cui la crisi coniugale diviene la causa che giustifica l’accordo (Cass. Civ. n. 18066/14; Cass. Civ. n. 2224/17). La ragione per cui la giurisprudenza di legittimità li ritiene nulli  si fonda sulla convinzione che, almeno in alcuni casi, questi sarebbero in grado di “condizionare la libertà di scelta in ordine allo scioglimento del vincolo coniugale”, per cui a fronte di accordi economici di un certo tipo, i coniugi non si sentirebbero più liberi di scegliere incondizionatamente se mantenere o rompere il legame matrimoniale. Questo è insostenibile in un ordinamento come il nostro, ove la famiglia ha un rilievo pubblicistico che rende indisponibili diritti e valori ad essa connessi, che non possono essere oggetto di “commercializzazione” attraverso accordi prematrimoniali. Tali sono ad esempio, per la Cassazione, gli accordi  con i quali due futuri coniugi concordano che in caso di crisi matrimoniale nessuno dei due potrà avanzare richiesta di mantenimento o di assegno divorzile; oppure che, in caso di separazione o di divorzio, l’assegno di mantenimento non potrà essere superiore a una determinata cifra. In queste ipotesi l’accordo rischia di essere considerato nullo. In alcuni casi, però, la Cassazione ha ammesso la validità di questi accordi, quando l’obbligazione prevista trova la sua fonte in un fattore esterno e diverso dalla crisi matrimoniale e questa è solo la condizione sospensiva per l’efficacia del patto. Tale è per esempio il patto con il quale due futuri coniugi concordano che, in caso di fallimento del matrimonio, uno intesti all’altro la proprietà di un proprio immobile, nel quale l’altro coniuge ha pagato per intero i  lavori di ristrutturazione (Cass. N. 23713/2012).
In questo caso, chiarisce la sentenza, l’impegno di trasferire l’immobile a carico di un coniuge trova la propria ragione d’essere nella prestazione patrimoniale effettuata dall’altro coniuge, concretizzatasi  nell’esborso  per  la ristrutturazione.
Qui la “crisi matrimoniale” è solo un evento futuro e incerto al verificarsi del quale diviene efficace e operativo l’impegno di trasferire l’immobile.
In conclusione quindi , oggi, molti accordi prematrimoniali rischiano di non trovare applicazione perché nulli per illiceità della causa e solo in casi particolari (e sporadici)  potranno reggere il giudizio della giurisprudenza.