14 Luglio 2017

Maurizio da Segrate ci dice: “Sono un ciclista e, qualche tempo fa, mentre pedalavo, sono stato aggredito da un cane che sono riuscito a identificare anche grazie all’aiuto di altri testimoni. Visto che sono caduto e, oltre alla bicicletta, mi sono rotto il polso, come posso tutelarmi?” .
Il Codice Civile e in particolare l’art. 2052 c.c. attribuisce al proprietario del cane, ovvero a chi ne abbia anche solo la momentanea custodia, la responsabilità per i danni cagionati a chicchessia dall’animale; responsabilità che sussiste indipendentemente dal fatto che l’animale fosse o meno nella custodia del proprietario o del terzo ovvero fosse o meno tenuto al guinzaglio. La dottrina riconosce carattere oggettivo alla responsabilità in questione ed esclude pertanto la necessità di provare la colpa. Date queste premesse, è chiaro che Maurizio possa pretendere dal proprietario dell’animale medesimo la liquidazione di tutti i danni fisici e materiali subiti, eventualmente anche con l’apertura di un sinistro assicurativo. È fondamentale sapere, però, che il custode del cane potrebbe riuscire a sottrarsi all’obbligo di risarcimento dimostrando che i danni in questione siano dipesi da un evento sottratto alla sua possibilità di intervento e, in quanto tale, imprevedibile, inevitabile ed eccezionale (c.d. Caso Fortuito).
Cristiana da Pioltello ci scrive: “Lo scorso weekend sono caduta in spiaggia e ho sbattuto contro il pavimento composto da lastre solo appoggiate sulla sabbia. Cadendo, ho colpito anche  la fronte e il naso, notevolmente lacerati dall’urto. Cosa mi consigliate di fare?”.
Innanzitutto la norma generale da applicare è l’art. 2043 c.c.  per cui chiunque produca, dolosamente o colposamente, un danno ingiusto ad altri è obbligato a risarcirlo. Inoltre, al caso di specie, troverebbe altresì applicazione l’art. 2051 c.c. che stabilisce la generale responsabilità per i danni da cose in custodia. Il proprietario dello stabilimento è senz’altro custode delle opere fisse (e non) insistenti sullo stabilimento medesimo, come ad esempio la pavimentazione, tanto più se si tratta di un pavimento “flottante” non ancorato ad alcunché. Tenuto conto di ciò e del fatto che lo Stabilimento dovrebbe essere assicurato per i danni a terzi, consigliamo alla nostra lettrice di inviare, personalmente o per il tramite di un legale, una richiesta di risarcimento danni stragiudiziale tramite Raccomandata.
Marco da Milano 2 espone: “due settimane fa, mi presentavo all’aeroporto di Madrid per il volo diretto a Milano. Lì  mi veniva comunicato che a causa  di prenotazioni in più rispetto ai posti disponibili, non vi erano più posti liberi su quel volo e che il primo volo a disposizione era il giorno successivo. Così, sono tornato a casa quasi 24 ore dopo rispetto alle previsioni iniziali.  Posso pretendere il rimborso del biglietto?”.
I passeggeri come Marco ai quali viene negato l’imbarco su un aereo per overbooking  hanno diritto a un risarcimento il cui ammontare dipende dalla tratta aerea e dalla distanza in Km percorsa; oltre all’ assistenza alla sistemazione in albergo, al trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione  nonché a due chiamate telefoniche. Quindi Marco potrà trasmettere alla compagnia aerea una richiesta di risarcimento danni.