17 Giugno 2016

In questo numero di Giugno, sono tre i quesiti ai quali vogliamo dare una risposta in quanto interessanti.
L. da Pioltello ci scrive: “Sono separato da tre anni e mia moglie, che in sede di separazione ha avuto da me sia del denaro che delle proprietà immobiliari, ora, con il divorzio, vorrebbe avere anche un assegno divorzile. Questa pretesa può essere accolta dal Tribunale?” Bisogna dire che il lettore non da alcune informazioni che, invece, sarebbe bene avere per poter rispondere compiutamente, come ad esempio la presenza di figli economicamente dipendenti, o l’eventuale capacità lavorativa della moglie che chiede l’assegno. Sulle sole informazioni fornite da chi ci scrive si può rispondere che la pretesa di un assegno di divorzio a carico di L.  potrebbe anche non essere accolta dal Tribunale. È abbastanza consolidata la giurisprudenza di merito di molti Tribunali, come ad esempio quello di Milano, per cui il trasferimento di denaro e, soprattutto, di beni immobili in sede di separazione, è condizione spesso sufficiente ad escludere anche il successivo riconoscimento di un assegno di divorzio. Soprattutto quando l’immobile in questione può essere messo a reddito, o il denaro elargito può essere messo a frutto. Questo perché la “ricchezza” trasferita al momento della separazione, se congrua, mette il coniuge in condizioni di mantenersi e comunque di mantenere il c.d. tenore di vita goduto in corso di matrimonio.  
P. da Segrate ci chiede se “avendo sposato una donna con un figlio nato da una precedente relazione, che  porta il cognome della madre, può dare al piccolo anche il suo cognome.”
La risposta al nostro lettore è positiva, nella misura in cui quest’ultimo decida di intraprendere un procedimento particolare di adozione, previsto dall’art.44 della Legge N. 184/1983. Questa norma prevede quattro casi di adozione particolare, tra i quali quella che interessa qui,  riguarda il coniuge che voglia adottare i figli dell’altro coniuge, anche se adottivi. Condizioni necessarie per poter procedere sono: il consenso del genitore dell’adottando; il consenso dell’adottando (o del suo legale rappresentante, se l’adottando non ha compiuto 14 anni) e che l’adottante superi di almeno 18 anni l’età di colui che intende adottare. Il procedimento, una volta fattane richiesta al Tribunale per i Minorenni competente, è relativamente semplice e conta, soprattutto, la presenza del Servizio Sociale competente per territorio,  che verrà incaricato di condurre ricerche ed approfondimenti sul nucleo familiare di chi presenta la domanda di adozione e di chi deve essere adottato.  
T. da Vimodrone ci scrive: “Sono separato da diversi anni e mia moglie ha l’assegnazione della casa coniugale, intestata anche a me per il 50% . Nostra figlia  oggi  ha 21 anni e pur percependo uno stipendio più che adeguato, vive ancora nella casa coniugale, dove però si reca praticamente solo per dormire, visto che il resto della giornata e spesso anche il fine settimana è fuori casa. Considerato che la casa coniugale oggi è utilizzata in pratica solo da mia moglie, posso chiederle di pagarmi un affitto per il mio 50% che lei utilizza ?”
Al lettore bisogna dare, almeno in questo momento, una risposta negativa. Intanto  l’assegnazione della casa coniugale è un provvedimento valido sino a che non venga revocato. Dunque T. dovrà prima di tutto chiedere al Tribunale competente la revoca di questo provvedimento e solo dopo, eventualmente, chiedere al coniuge il pagamento di un affitto. Inoltre, l’assegnazione della casa coniugale è un provvedimento che, in parte si svincola dalla situazione economica dei figli stessi, e dall’altro è strettamente legata al concetto di coabitazione. Nel caso di T. se la figlia di fatto vive nella casa di famiglia, anche se si reca solo per dormirci, sarà difficoltoso per il nostro lettore ottenere la revoca dell’assegnazione.
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