22 Aprile 2016

Ci scrive F. da Segrate dicendo: “Ho percorso una strada riservata ai mezzi pubblici; me ne sono accorto perché ho ricevuto 3 contravvenzioni emesse a distanza di 4 minuti l’una dall’altra, nello stesso luogo e nello stesso giorno. Devo per forza pagare tutte le multe?”. L’articolo 7 comma 14 del Codice della Strada stabilisce che “La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato”  è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. In un caso analogo a quello che ci occupa, però, il Giudice di Pace di Milano con la sentenza n. 1376/2016 ha concesso al guidatore di pagare solo il primo verbale ricevuto stabilendo che le stesse infrazioni debbano considerarsi come facenti parte di una condotta unitaria e, quindi, sanzionabili secondo il principio della continuazione. In tema di Codice della Strada, infatti, quando vi è vicinanza tra più accertamenti le violazioni successive alla prima non sono generalmente valutate quando sono commesse in tempi ravvicinati e rientrano in una programmazione unitaria assimilabile all’istituto della “continuazione” previsto nel diritto penale. F., quindi, potrà o pagare tutte le multe o presentare ricorso chiedendo di confermare il primo verbale e di annullare gli altri due, sapendo però che la giurisprudenza in materia è molto varia (e non sempre a vantaggio del conducente!).
R. da Cernusco ci chiede: “Per un sinistro stradale, ho accettato dalla mia assicurazione nella fase stragiudiziale una somma a titolo di risarcimento del danno che ho subito; il tutto è avvenuto con l’assistenza del mio legale che ho pagato di tasca mia. Posso pretendere dall’assicurazione anche il rimborso di queste spese?”. L’art. 9, comma 2, del DPR 254/2006 stabilisce che non sono dovuti al danneggiato i compensi per la consulenza o assistenza professionale diversi da quelli medico- legali per i danni alla persona, in caso di accettazione dell’offerta dell’assicuratrice. Secondo la sentenza n. 3266/2016 della Corte di Cassazione, però, il succitato articolo deve essere interpretato nel senso che sono dovute le spese legali sostenute dalla vittima «perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza dal proprio assicuratore». In sostanza, se le spese legali sostenute da R. sono state necessarie ovvero se il sinistro subito da R. è stato complicato o se R. non ha ricevuto adeguato sostegno dalla propria compagnia assicuratrice, il medesimo potrà richiedere all’assicurazione anche il rimborso delle spese di assistenza legale.
M da Cernusco spiega: “Ho 73 anni e poca voglia di mettermi in ballo con Giudici e Tribunali. Resta il fatto che, mentre stavo scendendo dall’autobus sono caduta e mi sono rotta due costole. Posso pretendere qualche soldo?”. Di recente, la Cassazione ha stabilito che la condotta di “salita” e di “discesa” della persona trasportata dall’autobus sono attività “connesse all’esecuzione del contratto di trasporto” e perciò vanno considerati come «verificatisi durante il viaggio anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto, e durante le fermate», quindi anche in occasione di «salita o discesa» (Cass. Civ. n. 681/2016). Ne deriva che se il trasportato riporta lesioni proprio in tali fasi, spesso le più delicate, dovrà essere risarcito. M. potrà dunque chiedere il risarcimento per le lesioni subite alla società di trasporti proprietaria del bus che,  per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare di avere fatto il possibile per evitare il danno e che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.
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