Spesso nelle ripicche tra ex coniugi ad andarci di mezzo, direttamente o meno, sono i figli. Di seguito tre casi emblematici

21 Dicembre 2015

Chiudiamo l’anno in corso con un articolo che risponde ad alcune mail giunte in redazione riguardanti la materia di famiglia.
A. da Cernusco sul Naviglio ci chiede: “Sono separata da mio marito da due anni e abbiamo un figlio minorenne, che è stato affidato ad entrambi. Mio marito deve darmi un mantenimento mensile per nostro figlio. Da quando abbiamo firmato la separazione, però, mio marito   non versa il mantenimento,  non rispetta  i tempi previsti per le visite al bambino e non si fa mai sentire. E questo fa stare molto male nostro figlio. Io vorrei  chiedere l’affidamento esclusivo del piccolo. Posso ottenerlo?”
Intanto, va detto che se prima della riforma del diritto di famiglia, la regola era quella dell’affidamento esclusivo e l’eccezione era l’affidamento c.d. congiunto, oggi è esattamente il contrario. Il giudice, infatti,  deve prediligere l’affidamento condiviso dei minori , optando per quello esclusivo solo qualora l’affido congiunto sia contrario all’interesse dei figli. I casi in cui i Tribunali, oggi, concedono l’affidamento esclusivo , effettivamente, non sono molti. Questo dipende dal fatto che si cerca di garantire il più possibile la presenza di entrambi i genitori nella vita del/dei figli anche quando i genitori non coabitano più. Con l’affidamento esclusivo infatti entrambi i genitori continuano ad essere presenti in tutti gli aspetti della vita e della crescita del figlio , da quelli più importanti,  a quelli secondari. Qualora però il genitore mettesse in atto un comportamento di totale disinteresse nei confronti del proprio figlio, allora potrebbe vedersi togliere l’affidamento esclusivo. Quanto scritto dalla nostra lettrice A. integra questo “ totale disinteresse” . Il mancato versamento del mantenimento per il minore; il non rispetto dei tempi di visita;  non chiamare mai il figlio sono chiari sintomi di disaffezione e di disinteresse del padre nei confronti del minore e possono portare ad una pronunzia di affidamento esclusivo a favore della madre. Soprattutto se, come A. ci scrive, il figlio trae sofferenza da questa situazione in cui il padre è del tutto assente.
S. da Cassina de’ Pecchi ci scrive : “Sono separata da un anno e  mio marito non versa il contributo stabilito per il mantenimento dei nostri figli. Posso rivalermi sui suoi genitori?”  Nella sua mail S. non fornisce molti dettagli.  Non dice se il coniuge  ha mai versato qualcosa per i figli, oppure se esiste la possibilità di recuperare forzatamente le somme arretrate, ad esempio  pignorando la busta paga, oppure un conto corrente. Dando quindi per scontato che il coniuge sia nullatenente e mai abbia versato alcunché, possiamo dire a S. che, in via residuale, può agire nei confronti dei suoceri.  L’articolo 148, I comma, cc prevede che  “Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli”.  Va ribadito che questa azione porta ad un risultato concreto nel caso in cui  si provi che il genitore che deve versare il mantenimento non possa adempiere in nessun modo a questo obbligo.
C. da Peschiera domanda :“Sono separato da un anno e ho una figlia di 6 anni, in affidamento condiviso. Mia moglie comunica con me, per quanto attiene a nostra figlia, solo attraverso la figlia stessa. è legittimo questo atteggiamento”? Diciamo subito a C. che ogni tipo di comunicazione destinata all’altro coniuge non dovrebbe mai passare attraverso il figlio minore.  Infatti il concetto stesso di affido condiviso implica che i genitori collaborino  nella crescita di un figlio. Collaborare significa anche essere in grado di “ comunicare” direttamente con l’altro genitore per ogni questione che riguardi la prole.  Se ciò non avviene e vi è il rischio di un pregiudizio per la serenità  del minore, allora si può chiedere al Tribunale competente un ammonimento nei confronti del genitore non collaborativo. Al riguardo segnaliamo una sentenza di merito del 9 Dicembre 2015, secondo la quale il genitore che comunica solo attraverso i figli è passibile di ammonimento.
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