20 Aprile 2018

Tra i quesiti che più spesso ci vengono posti dai lettori della rubrica legale vi sono quelli inerenti al mancato rispetto da parte del genitore separato e non collocatario dei minori, delle modalità di visita stabilite nell’accordo omologato o nella sentenza di separazione.
 L. da Segrate ci chiede: “Sono separata da un anno e mio marito non rispetta i tempi di permanenza presso di sé di nostra figlia, nel senso che, nei giorni infrasettimanali non la vede mai e spesso salta anche i fine settimana alternati. È legittimo questo comportamento? Devo subire questa situazione?”  Il  diritto di visita del figlio minore, è, per il genitore stesso non solo un diritto ma anche un dovere vero e proprio. Questo perché nel quadro normativo che regolamenta la crisi della coppia ( art. 337 ter e 337 quater c.c. ) l’interesse del minore ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, è prioritario.
Questo comporta che, entrambi i genitori, debbano attivarsi e collaborare affinchè il figlio possa avere entrambe le figure genitoriali nella propria vita in modo costante e continuativo. In questo senso è illegittimo il comportamento del genitore che impedisca  all’altro di vedere i propri figli. Altrettanto però vale per quel genitore che non rispetti il calendario visite e si dimostri assenteista nei confronti della prole. Infatti disinteresse e assenteismo violano precisi doveri genitoriali fondati su norme codicistiche  e costituzionali e possono causare un danno sia al figlio che all’altro genitore ed essere, quindi,   fonte di risarcimento del danno sia morale che patrimoniale.
In giurisprudenza si contano diverse pronunzie, sia di merito che di legittimità, che riconoscono il diritto del figlio ad essere risarcito dal padre assenteista, ogni qualvolta il disinteresse del genitore abbia causato un danno anche in termini di sofferenza e di disagio del figlio. Anche il genitore collocatario può avere diritto ad un risarcimento qualora l’assenteismo dell’altro genitore abbia causato, ad esempio, un danno economico.
Tale è ad esempio quanto sia stato speso e/o utilizzato per il minore per far fronte al mancato esercizio del dovere di visita del genitore non collocatario.
Il dovere di visita è così forte che la sua violazione reiterata e non giustificata può portare anche a conseguenze estreme come la decadenza dalla responsabilità genitoriale e può anche integrare il reato della violazione degli obblighi di assistenza famigliare previsto dall’articolo 570 c.p.
Alla luce di queste osservazioni sarà chiaro alla lettrice che ci chiede un parere, che non solo il mportamento del marito è illegittimo, ma anche che la legge mette a disposizione molti strumenti per reagire a questo comportamento.