29 Maggio 2017

Oggi vogliamo rispondere ad alcuni quesiti che i lettori de “In Folio” hanno posto via mail alla redazione del settimanale, che riguardano la materia immobiliare, anche se per alcuni versi solo indirettamente.
S. da C.  chiede: “Oltre all’immobile nel quale vivo sono proprietaria di un altro appartamento che è stato affittato sino al 2012 e da allora è vuoto. Preciso che l’affittuaria, sino a quando è rimasta ad abitare li, ha pagato anche la tassa rifiuti e le utenze regolarmente. A far data dal 2012 non ho più riaffittato l’appartamento , ho dato disdetta delle utenze ed ho anche svuotato l’immobile. Oggi il Comune mi chiede la tassa rifiuti per tutto il 2012 nonostante l’appartamento sia  vuoto da allora. Posso evitare di pagare?” Alla lettrice che ci scrive rispondiamo che non pagare  è molto rischioso in quanto,  la pretesa del Comune rischia di essere legittima.  Da informazioni assunte direttamente presso il Comune, è emerso che la proprietaria, pur non avendo mai più riaffittato l’immobile, non aveva però inoltrato, in totale buona fede, alcuna dichiarazione attestante lo stato di fatto dell’appartamento. Il Comune ha chiarito che, in caso di immobile sfitto, è necessario comunicare non solo l’insussistenza di un contratto di locazione, ma anche l’inesistenza di utenze e di mobilio.  Dopo tale dichiarazione, il Comune  può decidere di effettuare un controllo. In ogni caso, a far data dalla comunicazione sopra citata, il proprietario ha la ragionevole aspettativa di non dover pagare per rifiuti di fatto non prodotti.
P. da Segrate ci scrive: “Abito in condominio e purtroppo sono molto in arretrato con il pagamento delle spese. L’Amministratore intende staccarmi il riscaldamento. Può farlo?” Non è semplice dare una risposta certa e univoca al quesito.  Secondo quanto prevede  l’art. 63, III comma, Disposizioni per l’Attuazione del Codice Civile In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.    L’applicazione della norma però non è pacifica. Infatti accanto a ordinanze che riconoscono il diritto di interrompere l’erogazione di servizi essenziali (Trib. Di Modena del 5.06.15; Trib.di Roma del 27.06.14) ve ne sono altre che non riconoscono questo diritto proprio perché si tratta di beni primari (Ordinanza del 24.10.13 Trib. di Milano che fa riferimento proprio all’interruzione del riscaldamento) Quindi alla lettrice che ci ha scritto si può solo dire che, per legge l’amministratore può chiudere il riscaldamento, salva la possibilità per il condomino di fare richiesta al Tribunale competente per luogo, di ripristino del servizio, sperando che detto tribunale opti per un’interpretazione della norma più elastica.
C da Peschiera chiede: “Il mio vicino ha piantato, vicino al muro divisorio,  dei cipressi che, crescendo hanno superato la recinzione ed iniziano ad invadere la mia proprietà. Lui non vuole potarli, nemmeno nella parte che ricade nella mia proprietà e non vuole nemmeno che lo faccia io. Devo accettare questa situazione?” Il nostro lettore deve sapere che in tema di manutenzione di alberi, l’articolo 896 C.C., da diritto al confinante di pretendere che siano tagliati i rami degli alberi che si addentrano nel proprio fondo,  a meno che non sia diversamente disposto dai regolamenti o dagli usi locali. Lo scopo è evidentemente di evitare che un bene altrui (la pianta) rechi pregiudizio alle proprietà confinanti con cadute di frutti, foglie ecc. Quindi al lettore che ci scrive da Peschiera rispondiamo che è nel suo pieno diritto pretendere che il vicino faccia una corretta manutenzione dei suoi cipressi ed in caso contrario potrà rivolgersi direttamente all’organo giudiziario competente onde tutelare i propri diritti.