18 Marzo 2016

Visto l’interesse, queste mese affrontiamo altre e nuove questioni inerenti la materia successoria.
C. da Pioltello chiede: “Mio fratello, dipendente di una grossa azienda, è deceduto mentre era ancora alle dipendenze . Era sposato, ma senza figli. Del suo TFR, mi spetta qualcosa?”.
È bene precisare che, in caso di decesso del lavoratore, il TFR è erogato ai suoi eredi, ma le modalità di erogazione differiscono a seconda del momento del decesso del dipendente e del grado di parentela dell’erede beneficiario. In caso di decesso dopo il collocamento a riposo, la somma maturata a titolo di TFR entra a far parte dell’asse ereditario come ogni altro bene, e deve essere corrisposta agli eredi in base ai principi che regolano la successione. Nel caso di morte del dipendente in attività, come nel caso di specie, l’art. 2122 del codice civile stabilisce che il TFR compete al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo. In questo senso, perciò, C. potrà quindi esigere parte del TFR solo se viveva a carico del fratello deceduto ed era da questi mantenuta, sia pure solo in modo parziale.
M. G. da Cernusco ci scrive: “Mia madre, deceduta pochi mesi fa, era unica  proprietaria di un appartamento sul quale l’Amministratore, mi dice, sarebbero maturate ingenti spese condominiali. Devo pagarle?”.
Occorre ricordare che gli oneri condominiali sono debiti “forti” che danno pieno diritto ad un’esecuzione forzata praticamente immediata; è bene quindi pagare questi debiti con puntualità così da non mettere in difficoltà il Condominio e, soprattutto, da evitare eventuali (e probabili) azioni esecutive per il recupero di quanto dovuto. Ciò premesso, va detto che l’erede può decidere di accettare oppure di rifiutare l’eredità, scegliendo così di subentrare nei crediti e nei debiti del defunto, tra i quali si contano anche gli oneri condominiali già maturati. Va da sé quindi che se M.G. deciderà di accettare in eredità l’immobile della madre, dovrà senza dubbio né ritardo pagare le spese condominiali. Se invece non vorrà rispondere dei debiti contratti dal genitore potrà solo rifiutare l’eredità, ben sapendo però che così non potrà nemmeno ereditare l’appartamento di quest’ultima.
Infine, R. da Peschiera ci spiega: “Nel 2015 ho acquistato da mia madre, allora ottantaseienne, la sua quota di un appartamento. Adesso che mia madre non c’è più, i miei fratelli contestano questa vendita e sostengono che la quota che io ho acquistato sarebbe stata ceduta in un presunto stato di incapacità naturale di mia madre vista la sua età e addirittura che, visto il grado di parentela,  la vendita sia in realtà una donazione. Hanno ragione?”
Intanto, a meno che non ci siano certificati medici che provano il contrario, un soggetto capace di intendere e di volere e titolare della piena proprietà di un bene, come si immagina fosse la madre di R. al momento della compravendita, può compiere a prescindere dalla sua età anagrafica atti di disposizione dei propri beni e disporre liberamente delle proprie sostanze. A nulla vale, poi, il grado di parentela tra l’acquirente e il venditore: se vi è stato effettivo e regolare passaggio di denaro tra R. e la madre, non è discutibile che l’atto sia una compravendita a tutti gli effetti e non una donazione, come invece avrebbe potuto essere se R. avesse raggiunto un incremento del proprio patrimonio immobiliare a titolo gratuito o se la disposizione immobiliare fosse stata animata da “spirito di liberalità” della madre.
Restiamo sempre a Vostra disposizione per leggere le mail che vorrete inviare o direttamente alla redazione de “In Folio”, oppure al nostro indirizzo legalschiatti@virgilio.it.