29 Maggio 2017

In questo numero trattiamo la questione dell’assegnazione della casa coniugale quando ci si separa, posto che molti sono i quesiti che ci vengono posti al riguardo.
Partiamo da una mail di L. da Segrate che chiede:“Quando mi sono separato la casa coniugale, che è intestata a me e a mia moglie al 50%, è stata assegnata a lei perché all’epoca i nostri figli erano minorenni e collocati presso di lei. Oggi però, che ho deciso di divorziare, i ragazzi sono maggiorenni ed economicamente indipendenti. Il maggiore oltretutto non vive più nemmeno con la madre. Quindi volevo sapere se la casa deve per forza restare assegnata a mia moglie.”
Per rispondere a questo quesito partiamo dalla legge.  L’articolo 337 sexies del codice civile prevede: “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”. Questo significa che l‘assegnazione della casa coniugale tutela l’interesse della prole a permanere nell’habitat domestico e che la stessa viene assegnata (di norma)  al coniuge o al genitore che ha il collocamento della prole.  Per essere precisi, il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole e non più all’affidamento dei figli minori; tant’è che, in assenza di prole, il coniuge che sia comproprietario della casa coniugale o che sia titolare di un diritto di godimento sull’abitazione de qua, non potrà vedersi assegnare l’immobile (S.C. 16398/07)
Dunque, i requisiti necessari perché un genitore abbia diritto all’assegnazione della casa familiare sono l’esistenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti ed il collocamento, o comunque la convivenza, di questi presso il genitore che chiede l’assegnazione. Quando uno di questi presupposti viene a mancare, l’assegnazione può essere revocata o non concessa.  Sul punto vale citare due recenti e significative pronunzie della Cassazione secondo le quali la ratio dell’assegnazione,  che tutela l’interesse dei figli minori a permanere nell’ambiente in cui sono cresciuti, non sussiste in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene conviventi, verso i quali non è necessaria una particolare protezione (Cass. 15367/15 e 21334/13).
Quanto detto chiarisce i dubbi di L. da Segrate che, in fase di divorzio può eccepire la maggiore età dei ragazzi e la loro raggiunta indipendenza economica ed evitare così che la casa venga assegnata di nuovo all’ (ex) coniuge.
Al riguardo molti ci chiedono se, venuta meno l’assegnazione della casa familiare ad un coniuge che continua, però, ad occuparla, l’altro coniuge possa pretendere un affitto.
Precisiamo che, in questa ipotesi, le norme da applicare sono quelle sulla comunione dei beni.
Primo fra tutte l’articolo 1102 del codice civile, secondo il quale ogni comproprietario ha diritto di utilizzare la cosa comune  ( la casa coniugale)  a patto che non impedisca agli altri comproprietari di farne un uso uguale. Se ciò avviene, colui che non può fare uso della cosa comune, può pretendere un’indennità per il mancato uso del bene ( Cass. Civ. sez II del 27/08/2012 N. 14652 ).
Anche una recente sentenza della Cassazione precisa che “il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono – solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione – essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile” ( sez. II del 5 settembre 2013 n. 20394). Quindi, in presenza di un immobile cointestato a due ex coniugi, ma abitato da uno solo, in forza di un’assegnazione poi cessata sarà legittimo chiedere ed ottenere un’indennità per il mancato uso dello stesso.
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