12 Luglio 2019

Si sente sempre più spesso parlare di lavoro agile. Di cosa si tratta? Il lavoro agile, noto anche con il termine smart working,  è una nuova modalità di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del lavoratore dipendente, introdotta con legge n. 81 del 22 maggio 2017, che prevede la possibilità per lo stesso di lavorare non solo presso i locali del datore di lavoro ma, in modo alternato, altresì, presso la propria abitazione o altri luoghi diversi dalla postazione lavorativa aziendale (come ad esempio uno spazio coworking), anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici, secondo tempistiche e modalità concordate contrattualmente con il proprio datore di lavoro.
Occorre, quindi, sin da subito precisare che lo smart working non è una nuova tipologia di contratto di lavoro subordinato, ma solo una diversa e flessibile modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, che consente al lavoratore di meglio conciliare le esigenze lavorative con quelle personali e private e al datore di incrementare la produttività del proprio dipendente, dimostrando allo stesso fiducia e comprensione dei suoi bisogni.
Alla base del lavoro agile vi è, dunque, un contratto - a termine o a tempo indeterminato - che disciplina tutti gli aspetti di tale nuova modalità lavorativa, tra i quali l’esecuzione della prestazione, i tempi di riposo, l’elenco degli strumenti tecnologici utilizzati, le misure volte a garantire al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro e l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali.
Ciò che caratterizza il lavoro agile è, infatti, la flessibilità, sia per quanto concerne l’orario di lavoro (con il solo limite di orario massimo stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva), che la possibilità di servirsi di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa e di eseguire la stessa, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa (è consigliabile, tuttavia, precisare nel contratto i luoghi prescelti per l’esercizio dell’attività lavorativa).
Tale nuovo modello di lavoro è reso possibile anche grazie allo sviluppo tecnologico che sta caratterizzando la nostra epoca (è in corso la quarta rivoluzione industriale), ma presuppone una vera e propria “rivoluzione culturale”, che abbandoni il prototipo del lavoratore “che timbra il cartellino” e che incentivi il prestatore di lavoro “smart worker” ad una maggior autonomia e responsabilità finalizzata al raggiungimento di obiettivi e risultati.


Avv. Silvia Capellini