16 Marzo 2018

Prendendo spunto dai vostri quesiti, delineiamo la normativa inerente l’assegno di mantenimento dovuto in caso di figli maggiorenni.
 Il dovere al mantenimento dei figli è sancito dall’art. 30 della Costituzione secondo il quale “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”e dal  primo comma dell’art. 315 bis c.c. che prevede il diritto del figlio “di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Nessuna delle succitate norme prevede la cessazione dell’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli ipso facto per via del raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi.
Com’è noto, l’obbligo di mantenere il figlio non cessa con la maggiore età, ma si protrae fino a che il figlio medesimo sia in grado di provvedere da solo alle proprie esigenze, salvo che non versi in colpa per non essersi messo in condizione o per essersi rifiutato di procurarsi un proprio reddito mediante l’esercizio di un’attività lavorativa (tra le altre, Cass. Civ. n. 3570/1987).
 La giurisprudenza afferma che la maggiore età del figlio non è di per sé sufficiente a far  venire meno l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori, per far sì che ciò accada occorre che il figlio sia economicamente indipendente o, per propria colpa, non si attivi a cercare un lavoro, né si impegni nello studio. (Cass. N. 11828/2009)
L’obbligo di mantenere un figlio, anche se maggiorenne, è così forte nel nostro ordinamento che anche lo stato di disoccupazione del genitore obbligato a versare l’assegno non è di per sé una circostanza idonea a far cessare tale obbligo. Nel senso che il genitore che si trovi nell’impossibilità di versare l’assegno deve dimostrare che questa impossibilità non sia “ricollegabile ad un suo comportamento, anche soltanto negligente , in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.” (Sent. Trib Monza del 2011)
Ma vi è di più. Anche di fronte a situazioni di indipendenza economica, magari transitoria, l’obbligo di continuare a mantenere un figlio maggiorenne potrebbe persistere anche se, magari, in forma ridotta. Al riguardo infatti viene presa in considerazione l’età del figlio che, se da poco maggiorenne e nonostante l’espletamento di un’attività lavorativa, potrebbe avere ancora diritto a ricevere il mantenimento dal genitore obbligato. In questo caso, sarà onere del genitore che stacca l’assegno chiedere, quanto meno, una riduzione dell’assegno, tenuto conto delle entrate del figlio.Vero è anche che, in presenza di un figlio appena divenuto maggiorenne, che non intenda proseguire negli studi e nemmeno si attivi per reperire un lavoro, il giudice potrebbe esentare un genitore dall’obbligo di mantenimento, nonostante la giovane età del figlio.
In questa materia vi è, però, una regola che vale sempre e comunque: non è legittimo sospendere o cessare il versamento dell’assegno di mantenimento se non vi è un provvedimento del Tribunale competente che autorizzi detta modifica.