23 Ottobre 2015

In questo articolo, vogliamo affrontare un argomento che , se non tecnicamente giuridico, riscontriamo spesso nei colloqui con i clienti dello studio e che riguarda i costi legati all’inizio di un giudizio.
Molto spesso, soprattutto in questo periodo di grave crisi, l’idea di far valere i propri diritti davanti alle competenti autorità giudiziarie, spaventa perché non si conoscono i costi che queste procedure comportano, soprattutto con riferimento alla parcella che dovrà essere pagata all’avvocato che, spesso è sostanziosa, a fronte di un giudizio lungo, e laborioso.
Ne consegue che chi gode di redditi non proprio alti rinuncia ad iniziare il giudizio, magari anche quando avrebbe ottime possibilità di ottenere giustizia davanti ad un Tribunale.
In questo contesto, forse non tutti sanno che l’accesso alla giustizia, sia in materia di famiglia che in materia civile in generale, è possibile anche per chi ha entrate economiche mensili esigue.
Lo strumento utilizzabile è il gratuito patrocinio che consente di  dare inizio ad una causa o  difendersi in un procedimento già instaurato,  senza dover pagare nulla.
L’accesso al gratuito patrocinio è possibile per tutti coloro che abbiano un reddito annuo non superiore ad €. 11.528,41
Chi gode di entrate annue pari o inferiori a questa somma può nominare un avvocato iscritto nelle apposite liste e il legale sarà compensato direttamente dallo Stato al termine del giudizio.
La richiesta di ammissione al Gratuito Patrocinio non comporta alcun costo, ma il soggetto che intende usufruire dell’assistenza gratuita dell’avvocato deve  avere determinati requisiti, oltre al limite reddituale.
In primo luogo, le pretese della parte interessata non devono essere manifestamente infondate.
Questo aspetto è importante perché se il giudizio che si vuole iniziare è del tutto infondato si corre il rischio che il giudice con la sentenza conclusiva, revochi il beneficio del gratuito patrocinio e, in questo caso,  l’avvocato dovrà essere pagato privatamente.
Inoltre, può usufruire di questa agevolazione non solo  il cittadino italiano, ma anche il cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.
Ancora, valgono i redditi di tutti i soggetti che compongono il nucleo familiare di chi chiede l’ammissione al gratuito patrocinio.
Nel senso che, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il  reddito da considerare non è solo quello di chi presenta la domanda , ma  è dato dalla somma dei redditi di TUTTI i componenti del nucleo familiare.
Si può tenere conto del solo reddito personale di colui che fa domanda,  solo quando il giudizio che si vuole iniziare tocca i diritti della personalità, oppure  nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare che convivono con lui.
Come, ad esempio,  nella separazione personale dei coniugi “ litigiosa”.
In ultima battuta, ma non per importanza, il limite di reddito di
€. 11.528,41 , non deve assolutamente essere superato nemmeno a giudizio terminato.
 Nel senso che, prima che lo Stato paghi il legale, il cliente deve presentare al giudice che si è occupato del giudizio, l’ultima dichiarazione dei redditi. Se questa supera anche solo di €.100,00 la somma sopra citata il gratuito patrocinio verrà revocato ed il legale dovrà essere pagato dal cliente.
E’ utile sapere che la domanda di ammissione in ambito civile si deposita o personalmente (anche tramite raccomandata) dal soggetto interessato presso lo sportello del gratuito patrocinio presente in Tribunale oppure attraverso il legale scelto che si occuperà di istruire la pratica e di presentarla all’organo competente.
Di norma sono necessari dai 30 ai 45 giorni per avere la delibera di ammissione al gratuito patrocinio. Una volta che sia stato concesso questo beneficio, però, sarà possibile intraprendere il giudizio senza sostenere alcun costo.  
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