17 Novembre 2017

Se il debitore non paga, il legislatore mette a disposizione del creditore insoddisfatto degli efficaci strumenti di tutela.
F. da Segrate ci dice: “ Un mio conoscente che mi deve quasi €, 30.000,00 ha trasferito gratis al figlio l’unico immobile di sua proprietà. Se il debitore non mi paga, su cosa mi rivalgo, visto che quest’ultimo ha  ceduto l’unico suo bene di valore?”.
Da ciò che ci scrive F.,  sembra che il suo debitore, donando al figlio l’unico immobile di sua proprietà, abbia di fatto  compromesso, la garanzia patrimoniale di F. il quale, quindi, potrebbe esperire l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., per annullare , nei suoi confronti, gli effetti della donazione e potersi quindi soddisfare sull’immobile del proprio debitore. I presupposti per l’esercizio di questa azione sono 3:
1) l’atto di disposizione del patrimonio da parte del debitore: 2) il c.d. eventus damni: cioè il danno agli interessi del creditore  conseguente  all’atto di disposizione da parte del debitore; 3) il c.d. consilium fraudis:  la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto di disposizione può arrecare alle ragioni del creditore. In presenza dei presupposti summenzionati, F. avrà al massimo cinque anni di tempo dall’alienazione dell’immobile per chiedere al Tribunale competente di disporre la revocatoria dell’atto di trasferimento effettuato dal suo debitore al figlio, dichiarando inefficace nei suoi confronti l’atto di disposizione del patrimonio.
R. da Cernusco sul Naviglio ci spiega di essere creditore di L. che, a sua volta, è creditore di una terza persona G. nei cui confronti non ha mai fatto alcunché per recuperare il dovuto. Scrive R.: “[…] Di fronte a questa trascuratezza di L. nell’esigere i suoi crediti verso G, posso intervenire io così  da accelerare  il pagamento anche nei miei confronti?”.
In presenza di un debitore che non eserciti le azioni dirette a incrementare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore del creditore, la legge consente al creditore medesimo (perciò anche al nostro lettore R.) di sostituirsi al debitore inattivo attraverso l’azione surrogatoria ex. art. 2900 c.c. Questa azione permette  al creditore principale  di esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al suo debitore e che questi trascura
di esercitare, purché tali diritti e azioni abbiano contenuto patrimoniale e non debbano essere esercitati dal loro titolare personalmente. È bene precisare a R, però, che tale azione, può essere proposta solo nei casi e
alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, il creditore principale (nel nostro caso R), non potrà più sostituirsi al proprio debitore e dovrà aspettare l’adempimento ovvero agire esecutivamente nei confronti di quest’ultimo.