29 Maggio 2017

Ecco come comportarsi quando ci si accorge di aver acquistato (o ricevuto in regalo) un prodotto “viziato”
Nel tradizionale imminente scambio dei regali natalizi, può capitare che, tra un maglione di lana, un cellulare o un paio di guanti nuovi, si riceva un prodotto difettoso.
Per questa ragione abbiamo pensato di proporVi una guida completa (seppur generica) relativa agli adempimenti da seguire per ottenere la sostituzione, la riparazione ovvero il rimborso dei soldi del prodotto in questione.
È necessario, anzitutto, fare una distinzione tra le varie forme di garanzia che detiene il consumatore/ acquirente.
Prima fra tutte quella prevista dall’art. 1490 e ss. del Codice Civile che, in materia di GARANZIA GENERALE, dispone che il venditore debba garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso per cui è stata acquistata o che ne diminuiscano il valore. In questa prospettiva, il compratore che non conosceva né poteva facilmente riconoscere la presenza di un vizio sul prodotto acquistato, deve denunciare il difetto entro 8 giorni dalla sua scoperta, quindi decidere se chiedere la riduzione del prezzo ovvero, quando i vizi non sono lievi, la risoluzione del contratto con conseguente resa del prodotto al venditore e restituzione del prezzo. La garanzia disciplinata dagli articoli citati si prescrive dopo un anno dalla consegna del prodotto, vale a dire che il compratore, effettuata tempestivamente la denuncia, ha appunto un anno di tempo dalla consegna del bene per eventualmente far valere in giudizio la garanzia cui il venditore è tenuto.
Alla garanzia di portata generale prevista dalle norme civilistiche richiamate, si affianca la GARANZIA A TUTELA DEL CONSUMATORE  disciplinata dagli art. 130 e ss. c.c. del D. Lgs n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”) ed applicabile al caso in cui il venditore sia un professionista (vale a dire una “persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale ovvero un suo intermediario” ex. art. 3, comma 1, lettera c, Codice del Consumo) ed il compratore sia un consumatore (ovvero una “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” ex. art. 3, comma 1, lettera a, Codice del Consumo). In questo caso “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene” (art. 130, D. Lgs 206/2005). In particolare, in presenza di un difetto, il consumatore è obbligato a denunciarne la presenza entro 2 mesi dalla scoperta, quindi ha diritto, a sua scelta, alla riparazione o sostituzione del prodotto, senza spese, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Se il difetto è di lieve entità e, perciò, non è possibile o è troppo oneroso eseguirne la riparazione o la sostituzione, il consumatore può pretendere solo la diminuzione del prezzo di acquisto. La garanzia offerta al consumatore è di due anni dalla data dell’acquisto e l’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, invece, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.
In presenza di GARANZIA CONVENZIONALE ovvero “personale” offerta dal professionista- venditore, infine, fermo restando l’impregiudicabilità delle tutele approntate dal codice civile e dal codice del consumo, si applicano le “modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità”, come disciplinato dall’art. 133 del D. Lgs. 206/2005. Questa garanzia deve indicare in modo chiaro l’oggetto della garanzia medesima e gli elementi necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre; nell’ipotesi di garanzia non rispondente ai requisiti richiesti ex art. 133 Codice del Consumo, il consumatore può comunque continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.
Detto ciò, sperando che, soprattutto per i prossimi regali che riceverete o che farete, non vi serva questo “vademecum”, vi auguriamo buone feste e vi ricordiamo che siamo sempre a vostra disposizione.