27 Maggio 2016

C. da Segrate ci ha contattato per chiederci se “Esiste un termine entro cui presentare la dichiarazione di successione”. La dichiarazione di successione, che è un documento per informare l’Agenzia delle Entrate sull’ammontare del patrimonio ereditario onde calcolarvi le relative imposte, è obbligatoria a meno che l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e abbia un valore “limitato” che non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari. Tale dichiarazione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo dell’ultima residenza della persona deceduta entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, ossia dalla morte del de cuius. Dal giorno dell’apertura della successione, poi, l’erede ha 10 anni per accettare l’eredità in maniera espressa (per atto pubblico o scrittura privata) o tacita (compiendo atti che presuppongono la sua volontà di accettare).
S. da Pioltello ci chiede: “Ho da poco perso un familiare del quale sono erede insieme ad altri due parenti. Poiché il defunto aveva contratto un mutuo sulla sua casa,  mi è stato detto che insieme a questa ho ereditato anche una quota del mutuo che grava sulla stessa. Volevo sapere se questo è vero e se posso evitare di pagarlo”. Ad S. rispondiamo che l’erede legittimo subentra nei rapporti attivi e passivi del de cuius. Ciò significa che, accettando l’eredità, si accettano sia i cespiti attivi (ad esempio le quote del conto corrente; le azioni; le obbligazioni intestate a chi non c’è più, gli immobili ecc ), ma anche i c.d. cespiti passivi (ovvero i debiti, come, appunto il mutuo). In questo caso, l’erede, se decide di accettare l’eredità, dovrà continuare a pagare il mutuo, nella quota a lui spettante, insieme agli altri eredi. Ovviamente sarà possibile trovare un accordo, in base al quale, chi non fosse disposto a farsi carico dei debiti del de cuius, potrà essere liquidato dagli altri eredi. Ma si tratta comunque di un accordo privato. In assenza di intese, l’unica via per non subentrare nei debiti del defunto è di rifiutare l’eredità. In questo modo i crediti e di debiti che facevano capo al defunto verranno ripartiti tra gli altri eredi.
T. da Segrate ci scrive: “Ho perso mio padre da poco tempo. La sua seconda moglie pretende di essere liquidata con tutto il denaro che esiste sul cc intestato a mio padre e minaccia di impugnare la donazione di un appartamento che mio padre ha fatto a favore di mio fratello. Come mi devo comportare?”. Intanto bisogna precisare che, in assenza di un testamento o di accordi presi direttamente tra gli eredi, le regole che valgono sono quelle sulla successione legittima. Queste prevedono che l’eredità, sia essa composta da denaro o da beni immobili (o mobili registrati), spetta agli eredi secondo quote ben precise. Il che implica che un erede non può scegliere cosa acquisire secondo le sue preferenze. Nel caso del lettore che ci scrive, quindi, la seconda moglie del padre, non può pretendere di essere liquidata con i contanti a meno che gli altri eredi non siano d’accordo.
Potrebbe però impugnare la donazione fatta a suo tempo dal de cuius al figlio, se questa donazione avesse in qualche misura leso la quota di legittima spettante agli eredi, appunto, legittimi, come il coniuge. La strada migliore per affrontare questi conflitti è operare una precisa valutazione di tutti i beni (compresi i soldi) che formano l’eredità e, tenuto conto anche dei beni eventualmente donati, stabilire le quote di spettanza su ogni singolo cespite attivo e passivo. Solo così sarà possibile trovare un accordo che soddisfi le richieste di tutti gli eredi.
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