29 Maggio 2017

Con questo articolo affrontiamo il tema della ripartizione delle spese extra che, in caso di separazione e di divorzio, i genitori devono entrambi sostenere per la prole. L. da Cernusco sul Naviglio ci chiede: «Sono separato da due mesi e ho una figlia di 10 anni. L’accordo di separazione prevede di ripartire le c.d. spese extra a metà e di concordarle preventivamente. Nonostante questo mia moglie decide autonomamente quali spese sostenere, limitandosi, a cose fatte, a chiedermi la metà. Io sono obbligato a pagare e basta?».  Intanto va precisato che i verbali o gli accordi di separazione e di divorzio devono precisare esattamente quali siano le spese c.d. extra per i figli, perché in caso contrario si darà solo adito ad incomprensioni e liti tra i coniugi che rischiano di accendere nuove cause. Inoltre va data particolare importanza al “preventivo accordo” dei genitori sulla spesa da affrontare. Dunque è fondamentale chiarire quali spese debbano essere  documentate e concordate preventivamente e quali invece no. La chiarezza su questo punto è basilare in quanto, in assenza di accordo su una spesa che invece lo richieda, esime il coniuge dall’obbligo di pagare la metà. Un esempio pratico: se l’accordo di separazione prevede che una certa spesa sportiva debba essere previamente concordata, il coniuge che decide autonomamente di sostenerla, senza interpellare l’altro, non ha poi diritto di pretenderne la metà. Un altro esempio pratico: entrambi i genitori vogliono che il figlio giochi a calcio, ma l’uno vuole iscriverlo all’associazione sportiva più cara del paese e l’altro invece alla squadra di calcio dell’oratorio. Chi avrà la meglio in mancanza di accordo? Il conflitto andrà risolto così: sino a concorrenza della somma comune ad entrambi gli importi, i coniugi pagheranno la metà, mentre l’eccedenza la sosterrà il coniuge che impone l’esborso maggiore.  Questo consente di rispondere anche al lettore sopra citato, il quale quindi, in assenza di accordo su una certa spesa, potrà legittimamente rifiutarsi di sostenerla. Una delle questioni sulle quali, almeno sino a poco tempo fa, si litigava spesso riguardava la mensa scolastica. C’era chi sosteneva che non fosse da dividere in quanto spesa ordinaria prevedibile e quindi inclusa nell’assegno di mantenimento mensile e chi invece riteneva fosse da dividere al pari delle altre spese extra. Poco chiaro era anche il discorso del pre e del post scuola, sul quale spesso i coniugi litigavano. Oggi molte incomprensioni sono state risolte grazie al protocollo del Tribunale di Bergamo che, in materia di spese extra per i figli, dispone nel dettaglio quali spese ripartire e soprattutto quali concordare. Di seguito se ne riporta il contenuto:spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico; e) mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.